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La Consulta boccia il controllo sui bilanci delle regioni


Il controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle regioni è costituzionalmente illegittimo perché contrasta con le prerogative dell’ente nelle materie di propria competenza.

E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2014 con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 7 del d.l. 174/2012 nella parte in cui obbligava le regioni sottoposte al controllo della magistratura contabile a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, modificando la legge di approvazione del bilancio (la Finanziaria regionale) o il rendiconto.

Le censure mosse alla suddetta norma dalle regioni ricorrenti si fondavano, tra l’altro, sulla circostanza che essendo i bilanci preventivi e i rendiconti delle Regioni approvati con legge regionale, il relativo controllo introdotto dal d.l. 174/2012 si traduceva in un controllo su una legge.

Ciò secondo le regioni risultava lesivo della propria autonomia e competenza legislativa, garantita dall’art. 117, commi, 3 e 4 della Costituzionale, nonché degli articoli 127 e 134 della Costituzione, in quanto introduceva un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi di approvazione dei bilanci e dei rendiconti regionali ulteriore rispetto a quello spettante alla Consulta.

La disposizione impugnata attribuiva, infatti, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l’effetto di vincolare il contenuto della legislazione regionale, obbligandole a modificare le proprie leggi di bilancio nonché, dall’altro, inibiva l’efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi).

Secondo la Corte costituzionale tali effetti “non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione”.

 


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