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Veneto, deliberazione n. 225 – Qualificazione dei beni immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un container, ossia di un manufatto che dovrà essere posto in opera su di un’area già di proprietà comunale da utilizzare per finalità associative e culturali.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 225/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 (legge stabilità 2013), ha introdotto forti limitazioni alla capacità degli enti locali di acquistare diritti immobiliari.

Mentre per il 2013 erano stati vietati gli acquisti di beni immobili, a partire dal 2014 è stato, invece, introdotto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni territoriali sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, vale a dire che “siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento”, e la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio e sia “data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”.

Per beni immobili, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si intendono non soltanto quelli permanentemente ancorati al terreno ed allo stesso “incorporati”, ma anche beni, di per sé, mobili, i quali, per effetto della loro connessione funzionale con il suolo, ancorché reversibile (anche quando si tratti, cioè, di una “immobilizzazione” transitoria), acquisiscono natura di beni immobili (in tal senso, C.d.S., 23 gennaio 1995, n. 97; C.d.S., 27 gennaio 2003, n. 419; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22127).

In quest’ottica, “anche il manufatto semplicemente appoggiato al terreno e ad esso ancorato per effetto della sola “forza di gravità”, ove destinato a soddisfare interessi che ne presuppongono la “staticità” – nel senso che il bene intanto è idoneo allo scopo in quanto è collocato stabilmente in un certo luogo – deve considerarsi bene immobile a tutti gli effetti”.

Ne consegue che l’acquisto del container, in quanto acquisto immobiliare, è assoggettato alle condizioni ed ai limiti previsti dalla norma vincolistica in esame.

 


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