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Lombardia, deliberazione n. 119 – Proventi Ztl


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 208 del Codice della strada, in particolare sulla possibilità di ricomprendere fra i proventi delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada anche quelli derivanti da sanzioni irrogate all’interno della ztl.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 119/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno evidenziato che l’articolo 208 del d.lgs. 285/1992, che regola l’utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, in particolare, definisce quattro aspetti:

• le risorse interessate, ossia “i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice” (comma 1);

• la loro devoluzione ” ai Comuni [ma analoga previsione riguarda lo Stato e gli altri enti territoriali] quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni” (comma 1);

• la destinazione per il 50% di tali proventi sulla base di una puntuale articolazione: i) interventi riguardanti la “segnaletica delle strade di proprietà dell’ente”, per almeno ¼ del predetto 50%; ii) “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”, per almeno un altro ¼ del predetto 50%; iii) un’ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, fra cui “misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12” [corpi e servizi di polizia municipale nell’ambito del territorio di competenza] (comma 4);

• la determinazione annuale da parte degli enti locali, con apposita delibera di giunta, delle quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con “facoltà dell’ente di utilizzare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4” (comma 5).

I magistrati contabili hanno chiarito che i proventi da “sanzione amministrativa del pagamento di una somma” per violazioni ZTL (articolo 7, comma 14, CdS) possono essere ricompresi nella più ampia tipologia dei proventi delle “sanzioni amministrative pecuniarie” devolvibili ai sensi dell’art. 208 comma 1 del d.lgs. 285/1992 ai comuni.

Tale conclusione, tuttavia, non comporta l’automatica destinazione anche di tali proventi al finanziamento della previdenza integrativa, ai sensi dell’articolo 208, comma 4, del CdS.

In particolare, spetterà all’ente verificare che le risorse siano finalizzate ad incentivare il servizio e la funzione ZTL, così come prevedere anche un diverso criterio di valorizzazione dei proventi da violazioni ZTL, laddove si ravvisasse un più limitato impegno del personale di polizia urbana nell’accertamento delle stesse

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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