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Lombardia, deliberazione n. 116 – Decurtazione fondo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, nella parte in cui stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In particolare, l’ente ha chiesto se a seguito delle dimissioni per pensionamento di un dipendente con qualifica di dirigente sia possibile applicare la prescritta riduzione in misura non superiore al valore della retribuzione di posizione e di risultato del dirigente cessato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 116/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 456, della legge di stabilità per il 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine finale di applicazione della norma, stabilendo altresì che “a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate, comprensive della retribuzione di posizione e di risultato.

Tale interpretazione risulta conforme all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte che con la deliberazione 51/2011 hanno elaborato una specifica nozione di trattamento accessorio, sino a ricomprendere tutte le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, con la sola esclusione delle risorse destinate a remunerare quelle specifiche prestazioni professionali che potrebbero essere acquisite all’esterno con ulteriori aggravi per il bilancio dei singoli enti.

E’ escluso, quindi, che la riduzione possa essere parametrata in via esclusiva al trattamento effettivamente corrisposto ai singoli dipendenti cessati dal servizio.

Relativamente alla decurtazione delle risorse così individuate in misura proporzionale alla riduzione del personale, i magistrati contabili hanno rilevato l’esistenza di due diversi criteri, entrambi idonei ad assicurare l’automatismo e la proporzionalità della riduzione.

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione 324/2011, aderendo all’orientamento manifestato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aveva precisato che la consistenza di detti fondi deve essere “conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento”, mentre, a far data dal 2012, “si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio”.

Diversamente, le modalità di calcolo suggerite dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 12/2011 (ribadite, per quanto riguarda più specificamente gli enti locali dalle successive circolari n. 16/2012 e 21/2013 sul conto annuale del personale della p.a.) prevedono che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio “possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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