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Lombardia, deliberazione n. 114 – Direttore generale azienda speciale


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla nomina del direttore di un’azienda speciale di servizi, in particolare in merito alla corretta tipologia di rapporto di lavoro a cui può esser ricondotto l’incarico di Direttore Generale dell’azienda speciale.

L’ente ha premesso di aver costituito un’azienda speciale di servizi ai sensi dell’articolo 114 del Tuel, il cui direttore generale è attualmente dimissionario.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 114/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno ricordato che l’articolo 114, terzo comma, del Tuel annovera espressamente tra gli organi dell’azienda e dell’istituzione “il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore”.

Al direttore “compete la responsabilità gestionale” dell’azienda.

Solo per gli amministratori le “modalità di nomina e revoca” sono demandate allo “statuto dell’ente locale”.

Nel caso di specie, lo statuto aziendale prevede che il Direttore Generale sia “nominato in linea di principio a seguito di selezione pubblica e duri in carica tre anni, salvo conferma”.

A tal proposito, i magistrati contabili hanno ricordato il principio espresso con la deliberazione 158/2012 dove è stato affermato che, in evenienze di questo tipo, il rinnovo del contratto può esser previsto nell’avviso di selezione per una sola volta, negli stessi termini di durata indicati nell’avviso di selezione medesimo.

Come emerge dalla giurisprudenza contabile, “tale incarico può essere affidato con una modalità che tenga adeguatamente conto della temporaneità dell’incarico, cioè sia ad un soggetto esterno all’amministrazione tramite un contratto di lavoro a tempo determinato coincidente con la durata dell’incarico, stipulato con le garanzie previste dalla legge per tale preposizione (cfr. la deliberazione n. 158/2012/PAR di questa Sezione), sia ad un dipendente a tempo indeterminato dell’azienda medesima o del comune controllante, dotato delle necessarie professionalità, come incarico specifico e temporaneo di prestazione d’opera (cfr. la deliberazione n. 18/2012/PAR di questa Sezione; cfr. altresì, per una tale ricostruzione in vicende analoghe, Cassazione civile, sez. lav., n. 2608 del 7 maggio 1979; n. 654 del 27 gennaio 1984; cfr al riguardo anche Cassazione civile, sez. lav., n. 894 del 29 gennaio 1998; n. 7312 del 22 marzo 2013).

I magistrati contabili hanno ricordato che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, è mutato il quadro normativo applicabile alle aziende speciali.

Infatti, l’articolo 1, comma 557, della legge 147/2013 espressamente prevede che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali”.

Il legislatore ha previsto però che gli enti locali controllanti possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

Spetterà all’ente, pertanto, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento alla nomina del direttore di un’azienda speciale di servizi, nel rispetto della disciplina legislativa inderogabile vigente.

Per un approfondimento, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”.

 


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