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Lombardia, deliberazione n. 113 – Dipendente in aspettativa senza assegni


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di spese per il personale, in particolare se l’aspettativa senza assegni per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio lavorativo all’estero, possa non essere considerata, ai fini del contenimento della spesa per personale stabilito dall’art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006.

L’ente ha premesso che l’ostacolo maggiore per il rilascio dell’autorizzazione al dipendente alla concessione e alla fruizione di tale particolare forma di aspettativa è rappresentato dal fatto che l’assenza del dipendente per il periodo richiesto, non essendo l’ente nelle condizioni di poter sostituire il lavoratore in questione, comporterebbe (oltre ad un ridimensionamento dei servizi resi) un abbassamento della spesa del personale.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile prendere in considerazione, relativamente al periodo dell’aspettativa, anche la spesa correlata alla teorica presenza in servizio del dipendente in questione, così che, al rientro in servizio di quest’ultimo, detta spesa non venga ad aumentare in considerazione della riduzione verificatasi nel periodo della predetta aspettativa senza assegni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 113/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto spetta esclusivamente all’ente la concreta attività gestionale ed amministrativa e, quindi, la decisione di assecondare la volontà del dipendente.

Come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini dell’applicazione del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, le spese del personale vanno considerate “nel complesso” e non in termini “nominalistici” e “puramente formali”, dovendosi aver invece riguardo all’impatto sostanziale di una specifica scelta dell’ente sulla gestione finanziaria portata avanti nell’anno”.

Pertanto, “nessun effetto può dunque esser ricollegato, laddove l’ente locale non abbia fatto valere medio tempore l’aspettativa senza assegni come risparmio di spesa, al rientro di un dipendente dall’aspettativa medesima, rientro che costituisce diritto del lavoratore e rispetto a cui l’ente non gode, in realtà, di alcuna discrezionalità”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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