Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, deliberazione n. 218 – Eventi eccezionali e risorse comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per alcuni cittadini di allacciarsi alla rete pubblica comunale per alimentare le proprie pompe idrovore in ragione del perdurante disagio dovuto all’anomalo innalzamento delle falde acquifere.

L’ente ha premesso che a causa delle abbondanti piogge e del conseguente innalzamento della falda, molti scantinati e garage di abitazioni ed aziende del comune, sono stati allagati.

Dopo un iniziale intervento di emergenza operato dal comune con mezzi propri e tramite la protezione Civile, funzionale a mettere in sicurezza persone e cose, il Comitato Operativo Comunale ha decretato di sospendere le attività di protezione civile, reputando terminata la fase di emergenza e ritenendo che fosse necessario che ciascuno dei cittadini adottasse il sistema maggiormente capace di garantire il controllo della situazione.

Alcuni cittadini hanno richiesto al comune di potersi allacciare alla rete pubblica comunale per alimentare le proprie pompe in ragione del significativo consumo di energia elettrica.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 218/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto rientra nelle competenze esclusive del sindaco, in qualità di organo responsabile dell’amministrazione del Comune (articolo 50 del Tuel), valutare fino a che punto determinate situazioni problematiche, create da eventi di carattere eccezionale, possano essere considerate pericolose o dannose, per i cittadini o per alcune categorie di cittadini, e fino a che punto l’Amministrazione possa farsene carico, da un punto di vista finanziario, anche successivamente alla c.d. fase emergenziale.

 


Richiedi informazioni