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Lombardia, deliberazione n. 108 – Personale a carico dell’aggiudicatario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo della spesa per il personale e del fondo di produttività in caso di affidamento di un servizio in appalto.

L’ente ha premesso di avere esternalizzato la gestione di una propria R.S.A. mediante gara, prevedendo nel bando il mantenimento in pianta organica della cuoca comunale, già in servizio presso la R.S.A. medesima, attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea, ai sensi del d.lgs. 165/2001 stipulando apposito Protocollo d’Intesa, ottenendo dall’aggiudicatario privato il rimborso annuo del relativo costo totale a consuntivo.

In pratica, lo stipendio è versato dal comune, ma a quest’ultimo tale onere è interamente rimborsato dall’aggiudicatario.

L’amministrazione avrebbe quindi “esternalizzato” anche la spesa per tale dipendente, ponendola a carico dell’aggiudicatario, quale onere economico accessorio per l’esecuzione del servizio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 108/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno chiarito che “sino a quando il rapporto di lavoro della dipendente in assegnazione temporanea è stato posto a carico dell’aggiudicatario dell’appalto, mediante il rimborso delle somme anticipate dal Comune, per il corrispondente periodo la relativa spesa non deve essere computata fra le spese di personale, trattandosi di fattispecie che esula dalle previsioni normative disciplinate dall’art. 1 comma 557 bis della legge 296/2006, sia in ragione della carenza del requisito dell’utilizzo, anche indiretto, del dipendente da parte dell’Ente locale, sia dell’assenza di effettivo esborso finanziario per le casse pubbliche ristorate dall’appaltatore”.

E’ necessario evidenziare che la presente deliberazione solleva alcuni dubbi, quanto meno in merito alla paventata correttezza di far lavorare insieme dipendenti con contratti di lavoro diversi (svolgendo le stesse attività con condizioni giuridiche ed economiche diverse). Quasi come se gli enti potessero “fornire dipendenti” ai privati appaltatori/gestori di servizi.

Inoltre, il costo di tale dipendente, benché non incida sui vincoli della spesa storica (ex comma 557), deve essere considerato dal comune ai fini della verifica dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente (ex art. 76, comma 7, d.l. 112/2008).

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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