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Umbria, deliberazione n. 7 – Trattamento economico dipendenti società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562 della Legge di stabilità 2014, che ha abrogato l’articolo 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11, del d.l. 95/2012, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a.

L’ente ha chiesto se sia possibile aderire alla proposta formulata dalla propria società partecipata che ha previsto di restituire quanto trattenuto a partire dal mese di giugno 2013.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 7/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, in quanto relativo ad una specifica problematica nei rapporti propri dell’ente con una società in house dello stesso, hanno evidenziato che “l’abrogazione dei menzionati commi dell’art. 4 del d.l. 95/2012 (convertito dalla l. n°135/2012) ha effetto dal 2014 in poi, ex combinato disposto dei commi 562 e 749 dell’art. 1 della l. 147/2013”.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” nello specifico nei moduli del 10 aprile 2014 Legge di Stabilità 2014 e anticorruzione: nuovi vincoli per gli organismi partecipati” e del 15 maggio 2014Legge anticorruzione e organismi partecipati”.


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