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Toscana, deliberazione n. 3 – Spesa personale Unione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di incrementare le risorse del fondo della contrattazione decentrata dell’Unione, a cui l’ente ha trasferito una unità di personale, incaricata di posizione organizzativa, la cui retribuzione, essendo l’ente privo di figure dirigenziali, grava sul bilancio del comune, anziché sul fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, previsto dall’articolo 15 del Ccnl 1 aprile 1999.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 3/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 marzo, hanno ribadito che “l’unione, configurata quale ente locale con personalità giuridica e autonomia organizzativa, finanziaria-contabile e gestionale dall’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), deve perseguire, attraverso la gestione associata di servizi, l’efficienza e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse”.

La disciplina vincolistica in materia di personale, che non può subire deroghe soggettive, si applica anche alle unioni di comuni.

Ne consegue che il contenimento dei costi del personale dei comuni deve essere valutato in termini sostanziali, sommando alla spesa del personale di ogni comune la quota parte, a ciascuno di essi spettante, di quella sostenuta dall’unione dei comuni.

Spetterà pertanto all’ente, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, “adottare soluzioni che non siano in contrasto con le finalità normative di riduzione della spesa di personale, tenendo conto che tali finalità debbono essere perseguite anche dall’Unione, secondo le regole valevoli per la generalità degli enti locali”.

 


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