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Gare: soggetti tenuti alla dichiarazione ex articolo 38 del d.lgs. 163/2006


La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 presuppone l’indicazione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri di firma.

Ciò non solo al fine di permettere alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche dei requisiti di idoneità morale in capo a tutti i soggetti in grado di impegnare all’esterno l’impresa, ma anche per l’assunzione di responsabilità del dichiarante in caso di non veridicità di quanto attestato.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 519 del 18 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria che aveva indicato, nella domanda di partecipazione, il nominativo di un solo rappresentante legale, omettendo di indicare l’amministratore delegato, con poteri di firma.

La mancata specificazione dei nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza equivale alla mancata dichiarazione di assenza di condanne riportate dagli stessi.

Trattandosi di omessa dichiarazione, pertanto, la stazione è tenuta ad escludere il concorrente secondo il combinato disposto dell’articolo 38 e dell’articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006.

 


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