Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Avcp: osservazioni sugli obblighi dichiarativi del procuratore speciale


L’Avcp ha inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione 1/2014, in merito agli obblighi dichiarativi ex articolo 38 del codice dei contratti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza con particolare riguardo ai procuratori ad negotia.

Nello specifico, l’articolo 38, lett. b), c), m-ter) del codice dei contratti impone ai soggetti che rivestono ruoli di responsabilità nell’ambito di imprese aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con le p.a. di dichiarare l’assenza di circostanze, incidenti sulla moralità professionale, che impedirebbero la stipula del relativo contratto.

Sulla questione relativa all’applicabilità ai procuratori speciali delle imprese concorrenti in una gara d’appalto degli obblighi dichiarativi sanciti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 sulla sussistenza dei requisiti morali e professionali, è intervenuta di recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 23/2013.

L’Adunanza Plenaria ha chiarito che il procuratore speciale, quale titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore di fatto ai sensi dell’articolo 2639, comma 1, c.c., munito di poteri di rappresentanza, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti, in forza della procura rilasciatagli, rientra a pieno titolo nella nozione di “amministratore munito del potere di rappresentanza”.

Tuttavia, secondo i giudici amministrativi, l’obbligo dichiarativo sussiste soltanto in caso di espressa previsione del bando in tal senso.

Al contrario, se gli atti di gara non prevedono espressamente per i procuratori speciali l’obbligo di rendere la dichiarazione, l’omissione di tale onere non può comportare, in via immediata, l’esclusione dalla gara.

In tale ipotesi, la stazione appaltante dovrà accertare in concreto l’assenza di circostanze, incidenti sulla moralità professionale, a carico del procuratore e, solo nel caso di verificata assenza del requisito, procedere con l’esclusione.

Tale conclusione, che “lascia molto spazio a valutazioni discrezionali”, non convince l’Avcp.

L’Autorità ha pertanto richiesto un intervento del legislatore, volto a modificare la norma di cui all’articolo 38 del codice, prevedendo che l’obbligo di dichiarazione ai sensi del comma 1 lett. b) c) e m ter) venga assolto dal legale rappresentante dell’impresa che sottoscrive i documenti di gara per tutti i soggetti indicati nella norma o nel bando, e quindi anche per i procuratori speciali

Il soggetto dichiarante, quindi, in qualità di legale rappresentante dell’impresa dovrebbe raccogliere le autodichiarazioni rese da tutti i procuratori speciali incaricati dalla società, indipendentemente dall’estensione dei poteri attribuiti.

Tale soluzione, come evidenziato dall’Avcp, “ridurrebbe il numero di dichiarazioni che l’impresa è tenuta ad allegare e i tempi di esame della documentazione prodotta dai concorrenti da parte della commissione di gara, senza incidere sulla regolarità della procedura”.

L’atto di segnalazione è consultabile sul sito dell’Autorità.

 


Richiedi informazioni