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Piemonte, deliberazione n. 35 – Incremento part-time


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di incrementare l’orario di lavoro di un dipendente da 30 ore settimanali a 34 ore.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 35/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno ricordato che è qualificabile come nuova assunzione soltanto la trasformazione a tempo pieno di contratti di assunzione originaria a tempo parziale.

Al contrario, non costituisce nuova assunzione la trasformazione a tempo pieno di contratti part-time (in origine tempo pieno), ovvero la maggiorazione della percentuale di prestazione lavorativa.

In particolare, nel caso di mero incremento orario, non trova applicazione la disciplina in materia di vincoli assunzionali.

Pertanto, l’ente dovrà verificare il rispetto dei limiti di spesa del personale.

La violazione di tale obbligo di riduzione è sanzionata dal comma 557-ter del medesimo articolo 1, con il divieto di assunzioni nell’esercizio successivo, divieto al quale è soggetto l’ente inadempiente.

I magistrati contabili hanno però ricordato al comune che devono comunque farsi salvi i casi di fattispecie potenzialmente elusive della lettera e dello spirito dei limiti alle assunzioni, come ad esempio nel caso di incremento fino a 35 ore, sulle 36 previste per il tempo pieno, dell’orario di lavoro del dipendente.

 

 

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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