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Lombardia, deliberazione n. 104 e 105 – Amministratore / lavoratore autonomo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di versare gli oneri previdenziali in favore degli amministratori collocati in pensione e che svolgono attività di lavoro autonomo contestualmente all’attività per la quale sono stati eletti.

I magistrati contabili della Lombardia, con le deliberazioni nn. 104 e 105 del 2014, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno ribadito che l’ente è tenuto al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori che si astengono del tutto dall’attività lavorativa.

Ciò in quanto la ratio della norma di cui all’articolo 86 del Tuel è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opta per l’esclusività dell’incarico di amministratore.

Tutela che spetta sia al lavoratore dipendente che al lavoratore non dipendente.

L’astensione dall’attività lavorativa dovrà essere comprovata dal lavoratore autonomo, rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale.

Nel caso in cui l’amministratore sia collocato in pensione, occorre che nel momento in cui questi svolga attività di lavoro autonomo sia già titolare di una posizione previdenziale aperta.

 


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