Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 103 – Compensazione debiti tra privati ed enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di finanziare un debito derivante da lodo arbitrale rituale mediante compensazione ex art. 1241 c.c.

L’ente ha premesso che, a seguito di pronuncia del collegio arbitrale in ordine ad un contenzioso insorto con il concessionario del servizio di distribuzione del gas, è risultato debitore nei confronti di quest’ultimo.

Il concessionario/creditore, che corrisponde al comune un canone annuo, ha comunicato che pagherà il canone mediante compensazione con il credito, fino al saldo spettante in forza del lodo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 103/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno ricordato che, in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell’obbligazione diverse dall’adempimento.

Essa si sostanzia nell’estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore.

La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria.

Come evidenziato dalla magistratura contabile, gli enti pubblici possono utilizzare gli strumenti di diritto privato, in assenza di una contraria disposizione di legge, per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini.

Secondo la Corte dei Conti, quindi, “non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali”.

Pertanto, potrà trovare applicazione l’istituto della compensazione legale relativamente ai canoni che risultano connotati da uguale certezza, liquidità ed esigibilità, come previsto dal comma 1 dell’art. 1243 c.c.

I magistrati contabili hanno tuttavia evidenziato che “la possibilità di finanziare il riconosciuto debito fuori bilancio mediante compensazione ex art. 1241 c.c. non può naturalmente incidere sull’obbligo giuridico cogente gravante in capo all’Ente di rispettare il patto di stabilità interno sin dalla predisposizione del bilancio di previsione, nonché, ovviamente, all’esito della gestione, adottando gli opportuni provvedimenti”.

 

 


Richiedi informazioni