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Lombardia, deliberazione n. 101 – Recesso dall’unione di comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di recedere dall’unione dei comuni, stante il maggior costo gravante sull’ente per la partecipazione alla stessa, al fine di convenzionarsi con un comune limitrofo per le funzioni obbligatorie previste dalla legge.

L’ente ha premesso di avere comandato presso l’Unione alcuni dipendenti, la cui spesa risulta a carico dell’Unione, in quanto somme che vengono rimborsate all’ente.

L’ente ha chiesto quindi se, in caso di recesso dall’unione, considerato che l’aumento delle spese del personale è minore rispetto ai trasferimenti destinati a coprire quelle di gestione dell’unione, lo stesso personale debba ritornare in carico al bilancio del comune.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 101/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno ricordato che l’articolo 14, commi 27 e ss., del d.l. 78/2010, impone ai comuni di ridotte dimensioni demografiche la gestione sovracomunale delle quasi totalità (10 su 11) delle ”funzioni fondamentali” elencate dallo stesso legislatore al comma 27 (restando esclusi la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché di servizi elettorali e statistici), mediante unione o convenzione.

L’articolo 19 del d.l. 95/2012 ha stabilito che l’attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle “funzioni fondamentali” ed entro il 1 gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali (art. 14, comma 31 ter, d.l. n. 78/2010).

Termini, questi ultimi, diversamente graduati dalla legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto un passaggio intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali, disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni debba avvenire entro il 31 dicembre 2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili “il legislatore ha posto una sostanziale equipollenza tra l’esercizio in forma associata tramite la forma convenzionale e quella consistente nell’Unione, tra cui il criterio discretivo deve essere ravvisato nella insussistente istituzione, nella prima, di strutture organizzative rappresentative di comuni non associati in convenzione ovvero non strutturatisi in unione”.

L’esercizio sovracomunale delle funzioni e dei servizi fondamentali, infatti, dovrebbe costituire lo strumento attraverso cui realizzare economie di scala e, conseguentemente, significativi risparmi di spesa.

I magistrati contabili hanno ricordato che l’istituto del comando (e del distacco) ricorre in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Nel comando, in particolare, il dipendente non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l’ente di appartenenza, ma soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell’ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi).

Per contro, il distacco si contraddistingue per la circostanza che la prestazione lavorativa è sempre resa nell’interesse dell’ente di originaria appartenenza, anche se ne beneficia in via indiretta.

Di conseguenza, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un’assunzione a tempo determinato per l’ente ricevente, mentre il lavoratore distaccato è contabilizzato nella spesa del personale dell’ente datore di lavoro.

Secondo i magistrati contabili, la fattispecie descritta dall’ente “parrebbe essere collocabile nell’alveo del distacco (è espressamente affermata la riconduzione delle spese al comune) e l’eventuale riallocazione del lavoratore non presenterebbe quindi effetti incrementativi dell’ammontare della spesa sostenuta”.

 

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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