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Gare: obbligo di indicazione di tutte le condanne penali riportate a pena di esclusione


La mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, ancorché relative a reati non incidenti sulla moralità professionale, costituisce una causa autonoma di esclusione dalla gara, anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 476 del 10 marzo 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una procedura in quanto era emersa, dai certificati del casellario giudiziale, una sentenza penale di condanna a carico degli amministratori, non menzionata negli atti di gara.

I giudici amministrativi hanno ribadito che l’articolo 38, comma 2, del codice dei contratti pubblici, impone a ciascun concorrente di indicare tutte le condanne penali riportate.

Indipendentemente dalla presenza di un espresso riscontro nella normativa di gara, l’articolo 38, globalmente inteso, in quanto prescrizione legislativa di natura obbligatoria e tassativa contenuta nel codice dei contratti pubblici, ha effetti eterointegrativi delle disposizioni del bando di gara.

Il mancato riscontro oggettivo delle autodichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione alla gara non può che comportare l’esclusione dalla gara non essendo applicabile il c.d. dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006 in quanto, ai sensi del successivo comma 1 bis, la stazione appaltante è tenuta ad escludere i concorrenti sia qualora una norma di legge o di regolamento la commini espressamente, sia qualora la norma di legge (nella fattispecie in esame costituita dall’articolo 38 comma 2) imponga adempimenti doverosi pur senza prevedere espressamente l’esclusione.

Inoltre, la falsità dell’autodichiarazione costituisce autonoma causa di esclusione ex articolo 75 del d.p.r. 445/2000 in tema di autocertificazione, in base al quale la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (e quindi l’esclusione dalla gara).

 


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