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Piemonte, deliberazione n. 39 – Incentivo progettazione


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di compensi incentivanti ex articolo 92 del d.lgs. 163/2006, in particolare chiedendo se l’ente possa porre una soglia minima all’importo dei lavori relativi all’opera pubblica al di sotto della quale non erogare alcun incentivo, né per la progettazione, né per l’eventuale atto di pianificazione che si dovesse rendere necessario per consentire la realizzazione dell’opera stessa.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 39/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 marzo, hanno evidenziato che la norma fissa un limite massimo inderogabile al 2% dell’importo a base di gara in ordine al quantum dell’incentivo, rinviando per la disciplina di dettaglio (criteri, modalità di erogazione e entità effettiva della percentuale da ripartire) alla regolamentazione assunta dal singolo ente.

In forza di tale dato testuale, è possibile una modulazione dell’incentivo “in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”, ma non certo un completo azzeramento dello stesso.

L’introduzione di norme regolamentari volte ad escludere la spettanza dell’incentivo in presenza di lavori aventi determinati importi, si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità posto che determinerebbe un trattamento differenziato dei lavoratori dell’amministrazione a fronte dell’espletamento di attività del tutto analoghe (progettazione interna per realizzazione di opera pubblica) in considerazione di un dato in nessun modo significativo e idoneo a giustificare un trattamento antitetico dei dipendenti.

Il regolamento della singola amministrazione potrebbe, come espressamente previsto dalla legge, articolare diversamente la percentuale dell’incentivo da riconoscere ai dipendenti in ragione dell’entità e del diverso grado di complessità delle opere da realizzare, senza giungere ad escludere completamente l’erogazione di alcuna somma.

Relativamente agli ulteriori quesiti posti, i magistrati contabili hanno evidenziato che:

• l’incentivo alla progettazione non può essere riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell’ente locale, ma solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica, alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione;

• il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante è strettamente connesso alla circostanza che la redazione dell’atto sia avvenuta all’interno dell’ente. Pertanto, nel caso in cui la progettazione sia affidata all’esterno non sorge il presupposto per la ripartizione dell’incentivo;

• l’erogazione può avvenire solo a favore dei dipendenti che abbiano espletato gli incarichi tassativamente indicati nella norma, ovvero: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori;

• anche i collaboratori amministrativi, a prescindere dalle mansioni proprie dei rispettivi profili professionali, che partecipino in modo effettivo, mediante contributo intellettuale e materiale alle attività del responsabile del procedimento, alla realizzazione del progetto del piano di sicurezza, alla direzione lavori possono beneficiare dell’incentivo di cui al citato art. 92. La legge, infatti, prevede che possono essere coinvolti, e come tali regolarmente ricompensati, anche i collaboratori che abbiano svolto compiti di ausilio e supporto al personale prettamente tecnico incaricato della predisposizione degli atti tipici, strumentali alla realizzazione dell’opera pubblica;

• nell’ipotesi in cui un privato esegua direttamente le opere di urbanizzazione previste da un piano di lottizzazione a scomputo, totale o parziale, del contributo degli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione non potrà corrispondere l’incentivo per la progettazione, né a favore del responsabile del procedimento, né a favore di altro dipendente incaricato di controllare, per conto dell’ente locale, le opere oggetto di realizzazione, essendo nella fattispecie ogni onere posto a carico del privato attuatore dell’intervento.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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