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Liguria, deliberazione n. 15 – Trattamento economico dipendenti società


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562 della Legge di stabilità 2014, con riferimento alla possibilità di applicare ai dipendenti di una società in house, interamente partecipata dal Comune ma che non ha conseguito nell’esercizio 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di p.a. superiore al 90%, il contratto collettivo nazionale in vigore, ma approvato in data anteriore all’entrata in vigore della legge di stabilità.

Nello specifico, l’ente ha chiesto l’interpretazione corretta relativa alla “vigenza” del contratto collettivo da applicarsi, se cioè la norma si riferisca ai contratti collettivi sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 ma la cui durata si protragga fino ad un momento temporale successivo alla medesima.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 15/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 562 della Legge di stabilità 2014 ha abrogato l’articolo 4, comma 11, del d.l. 95/2012, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a.

Al contempo, il comma 557 ha esteso alle società le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive p.a. obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.

La disposizione prevede che “a tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione “.

Nel linguaggio giuridico, il significato “vigente” identifica norme, disposizioni, consuetudini operanti nel momento di sussistenza di una determinata fattispecie al fine dell’applicazione del diritto vivente, a prescindere dal momento di attuazione della relativa fonte, normativa o contrattuale.

Pertanto, le società controllate da enti territoriali e dagli stessi destinatari di affidamenti diretti devono erogare ai propri dipendenti gli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale di appartenenza, approvato prima del 1° gennaio 2014.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” nello specifico nei moduli del 10 aprile 2014 Legge di Stabilità 2014 e anticorruzione: nuovi vincoli per gli organismi partecipati” e del 15 maggio 2014Legge anticorruzione e organismi partecipati”.

 


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