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Campania, deliberazione n. 16 – Scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere allo scorrimento di una propria graduatoria di idonei, formata in un precedente concorso conclusosi con l’assunzione del vincitore a copertura dell’unico posto bandito, e ancora vigente, per coprire oggi un ulteriore posto afferente al medesimo profilo professionale, preesistente e già vacante al momento di avvio della citata procedura concorsuale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 16/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno evidenziato che l’istituto dello scorrimento della graduatoria era stato originariamente previsto per le ipotesi di copertura di posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria ovvero per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo.

A tale tipizzata previsione ha fatto seguito l’emanazione di norme volte a valorizzare l’istituto dello scorrimento delle graduatorie.

In particolare, le norme che hanno prorogato più volte l’efficacia delle graduatorie dei concorsi con la finalità, da un lato, di contenere i costi derivanti dall’indizione di nuove procedure di reclutamento e, dall’altro, di tutelare le posizioni dei vincitori e/o idonei, potenzialmente penalizzati dai reiterati blocchi delle assunzioni.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 14/2011 ha ravvisato nei reiterati interventi legislativi in materia di proroga dell’efficacia delle graduatorie, non già una modifica dei presupposti sostanziali dell’istituto dello scorrimento (confermato anche da Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6209/2013), quanto piuttosto il rafforzamento del “ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive”.

Pertanto, hanno concluso i magistrati contabili, “sia laddove l’amministrazione procedente decidesse di indire un nuovo concorso, sebbene in costanza di graduatorie efficaci di precedenti concorsi, sia nell’ipotesi in cui si pervenisse allo scorrimento della graduatoria, la determinazione della pubblica amministrazione dovrebbe essere adeguatamente motivata, in osservanza dell’art. 3, della legge 241/1990, e in conformità dell’art. 97 della Costituzione, che impone che le scelte amministrative siano adottate secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità”.

Tale indirizzo interpretativo è stato di recente confermato dallo stesso Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 6247/2013, secondo cui “in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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