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Campania, deliberazione n. 15 – Termine validità ed efficacia graduatorie dei concorsi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina del termine di validità delle graduatorie, in relazione al regime di limitazione delle assunzioni.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 15/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno ricordato che il legislatore prevede un regime di vigenza puntuale per le graduatorie.

Il comma 5-ter dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001, prevede che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

Lo stesso termine di tre anni è fissato dall’articolo 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), “fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.

Peraltro, la legge 10/2011, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 225/2010 “Milleproroghe”, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” ha previsto, tra l’altro, la proroga sino al 31.12.2011 della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato fissata dalla legge al 31.12.2010, con la specificazione che la stessa si intende riferita anche agli idonei (art. 1, comma 2-sexies).

Successivamente, l’articolo 1, comma 4, del d.l. 216/2011, ha disposto che “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 388 della legge di stabilità 2013, ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011.

L’art. 1 del d.p.c.m. 19 giugno 2013, attuativo dell’art 1, comma 394, della legge 228/2012 ha prorogato l’efficacia delle graduatorie al 31 dicembre 2013.

Il d.l. 101/2013 all’articolo 4 ha introdotto nuove norme relative all’avvio di procedure concorsuali disponendo che “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016“.

Sull’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, i magistrati contabili hanno chiarito che spetterà all’ente valutare se procedere alla copertura del posto vacante, tenendo conto che dovrà:

 rideterminare il fabbisogno triennale del personale ed aggiornare la dotazione organica (art. 6, commi 3 e 6, d.lgs. 165/2001);

 effettuare la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 2 del d.lgs 165/2001);

 approvare il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001);

 verificare rigorosamente il rispetto delle limitazioni normative sulle spese di personale e di turn over, cui sono obbligati anche gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, in particolare l’articolo 1 comma 562 della legge 296/2006.

Relativamente al significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’articolo 1, comma 562, della finanziaria per il 2007, i magistrati contabili, confermando l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione 52/2010, hanno ricordato che gli enti non soggetti al patto di stabilità interno possono effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in sostituzione di quello cessato non solo nell’anno immediatamente precedente a quello delle assunzioni, ma anche in quelli anteriori a partire dal primo anno di efficacia (2007) della legge 296/2006.

I magistrati contabili hanno, altresì, evidenziato che l’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4-ter legge 44/2012, ha cambiato l’anno di riferimento per la quantificazione del relativo limite dal 2004 al 2008.

Dovrà inoltre essere rispettato il limite quantitativo previsto dall’articolo 76, comma 7, della d.l. 112/2008, posto a presupposto di ogni tipologia di assunzione “a qualsiasi titolo” e “con qualsivoglia tipologia contrattuale” e parametrato sul rapporto di incidenza massima (pari al 50%) tra la spesa di personale e le spese correnti.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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