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Lombardia, deliberazione n. 96 – Ricapitalizzazione società partecipata


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di sottoscrivere l’aumento di capitale di una società partecipata, che versa attualmente in gravi difficoltà di cassa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 96/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ribadito che spetterà all’ente verificare gli effetti finanziari della deliberazione per autorizzare l’assemblea dei soci a ricapitalizzare la società partecipata ai sensi dell’articolo 2447 c.c., in termini di equilibri di bilancio dell’ente locale.

Tenuto conto del consolidamento del bilancio dell’ente locale con quello della società partecipata, la valutazione degli equilibri dovrà considerare non solo le somme da imputare al bilancio dell’ente locale per procedere alla ricapitalizzazione, ma anche le eventuali e future perdite che la società potrà generare qualora il piano finanziario non dovesse realizzarsi.

I magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 ha imposto l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

Il medesimo articolo 6, comma 19, che impone alle p.a., in linea di principio, il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali, prevede la possibilità di derogare a tale divieto, nelle ipotesi espressamente previste.

Si tratta, in particolare:

a. della ricapitalizzazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ai sensi dell’art. 2447 c.c.

b. dei trasferimenti conseguenti ad obbligazioni (id est in ragione di convenzioni, contratti di servizio e di programma) per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;

c. per operazioni rese necessarie da eventi eccezionali (al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità), in presenza dei quali le operazioni vietate possono essere autorizzate attraverso una speciale procedura che culmina in una specifica autorizzazione governativa.

L’inciso “salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile” consente la ricapitalizzazione al fine di evitare la liquidazione della società, ma ciò non costituisce un obbligo per la p.a.

Tuttavia, tenuto conto delle finalità perseguite e dichiarate dal legislatore in apertura della disposizione in commento, ovvero “il perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza”, la scelta discrezionale della pubblica amministrazione dovrà essere adeguatamente motivata sia in chiave positiva sia in chiave negativa.

Di conseguenza, la deliberazione consiliare che autorizza la ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c., nonché gli allegati pareri, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, dovranno evidenziare le ragioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 4 c.c., ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” nello specifico nei moduli del 10 aprile 2014 Legge di Stabilità 2014 e anticorruzione: nuovi vincoli per gli organismi partecipati” e del 15 maggio 2014Legge anticorruzione e organismi partecipati”

 


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