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Lombardia, deliberazione n. 94 – Trasformazione eterogenea da consorzio a unione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla soppressione di un consorzio, costituito per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale, mediante trasformazione in Unione di comuni, ex articolo 32 del Tuel.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 94/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo, hanno ricordato che il legislatore ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni e obbligato i comuni di piccole dimensioni all’esercizio associato delle attività fondamentali (tra cui rientra quella relativa allo svolgimento del servizio di polizia locale) solo attraverso unioni o convenzioni.

L’articolo 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009 (finanziaria 2010) dispone la soppressione del consorzio “con assunzione [da parte dei comuni] delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”.

Tuttavia, considerato il favor del legislatore nei confronti delle unioni di comuni, secondo i magistrati contabili l’ente non è obbligato “a seguire un percorso inutilmente costoso e inefficiente, composto da due fasi: quella, innanzitutto, dell’abolizione del consorzio e della formale imputazione ai diversi comuni delle risorse umane e patrimoniali e dei rapporti giuridici in essere; e, subito dopo, quella del trasferimento e dell’intestazione delle medesime risorse e dei rapporti giuridici in essere alla nuova Unione di Comuni”.

Al fine di procedere a trasferire direttamente la gestione della funzione di polizia locale dal consorzio all’unione di comuni è necessaria:

 la volontà di tutti enti coinvolti aderenti al consorzio;

 la previsione dei costi (non solo economici) cui si andrebbe incontro qualora si procedesse ad un doppio passaggio (scioglimento del consorzio e rientro dei beni e servizi ai singioli comuni e dai comuni all’unione).

Il trasferimento, deliberato da specifiche pronunce dei consigli comunali interessati, previa costituzione dell’unione dei comuni, presuppone, in ogni caso, che:

a. vi sia identità soggettiva e oggettiva nella transizione dal consorzio all’Unione. In particolare, la mancata adesione all’iniziativa anche di uno solo dei cinque comuni consorziati renderebbe inevitabile lo scioglimento e messa in liquidazione del consorzio e imputazione pro-quota delle relative risorse umane e materiali ai comuni [procedura ex art. 2, comma 186, lett. e) legge 191/2009];

b. lo scioglimento del consorzio sia operato senza alcun pregiudizio dei diritti vantati da terzi;

c. in ciascuna delle delibere adottate dai Consigli comunali si precisi espressamente che l’operazione non contrasta con le vigenti restrizioni normative in materia di personale.

Relativamente alla spesa di personale, i magistrati contabili hanno ribadito che la stessa deve essere valutata in senso sostanziale, sommando alla spesa di personale propria di ciascun comune la quota parte di quella sostenuta dal consorzio, ancorché questo sia formalmente un soggetto terzo, secondo un principio valevole per tutte le forme di esternalizzazione.

Di conseguenza, nei trasferimenti di personale, a qualsiasi titolo, fra comuni e dette forme di esternalizzazione, in entrambe le direzioni, si deve tenere conto della somma complessiva delle spese, calcolata sommando i dati degli enti locali che costituiscono l’unione e quelli di quest’ultimo soggetto.

 


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