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Gare: tassative le modalità di chiusura dei plichi prescritte dal disciplinare di gara


Qualora la lex specialis richieda la sigillatura del plico e la controfirma sui lembi di chiusura, la presentazione di un plico comunque “integro” ma “non timbrato e controfirmato sui restanti lembi laterali e inferiore” comporta l’esclusione dalla gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 828 del 20 febbraio 2014.

L’amministrazione ha il potere di fissare le regole di svolgimento della gara pubblica, comprese quelle che attengono alle modalità di sigillatura delle offerte.

In particolare, gli adempimenti prescritti per la chiusura delle offerte sono diretti a garantire che il plico non possa essere aperto se non manomettendo visibilmente la chiusura.

Proprio a tal scopo la lex specialis di gara richiedeva non solo la sigillatura dei plichi mediante nastro adesivo, ma anche la timbratura e/o la controfirma sui lembi preincollati.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tale doppia formalità, e cioè la sigillatura del plico e la controfirma sui lembi di chiusura, non risulta irrazionale ed illogica, in quanto ragionevolmente finalizzata non solo ad evitare il rischio della manomissione del plico e dell’alterazione del suo contenuto, garanzia alla quale è preposta la sigillatura, ma anche a garantire l’effettiva provenienza del plico e dell’offerta, garanzia cui è preposta la controfirma sui lembi di chiusura.

Senza timbratura e controfirma, quindi, secondo i giudici amministrativi, non può sussistere certezza che la sigillatura su quel lembo sia stata apposta all’origine dal mittente che dispone del timbro e della firma, né può sussistere la certezza che, dopo la spedizione, un lembo del plico non sia stato aperto e solo successivamente sigillato con il nastro adesivo.

Sull’argomento, anche l’articolo 46, comma 1-bis, del codice degli appalti pubblici prevede espressamente e tassativamente l’esclusione nel caso di “irregolarità relative alla chiusura dei plichi” concretamente idonee ad incidere sul principio di segretezza delle offerte.

Pertanto, una volta accertata la non conformità del plico rispetto alle modalità di chiusura prescritte dalla legge di gara, la stazione appaltante ha l’obbligo di escludere il concorrente.

 


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