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Friuli, deliberazione n. 17 – Blocco triennale del fondo del lavoro straordinario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere dai vincoli le risorse contrattualmente destinate al lavoro straordinario del personale dipendente.

L’Ente ha premesso di aver provveduto, dal 2011, a operare riduzioni sulle risorse del fondo per il lavoro straordinario, in ossequio alla normativa di cui all’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, per effetto della dinamica occupazionale (ovvero, in ragione del numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento inferiore rispetto all’anno 2010).

L’ente ha evidenziato l’esistenza di orientamenti applicativi diversi tra magistratura contabile da una parte e ARAN e RGS dall’altro.

La Corte dei conti ritiene che il vincolo posto dall’articolo 9, comma 2 bis sia derogabile con riferimento alle risorse destinate al lavoro straordinario solo nel caso di finanziamento da parte di terzi, secondo le fattispecie previste dalla contrattazione collettiva di settore (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del. 49/2013 e 423/2012).

L’ARAN, nel parere n. 5401 del 13 maggio 2013, ha osservato che le risorse che alimentano il fondo per lo straordinario sono predeterminate con i parametri previsti dal CCNL del 6 luglio 1995 e ancorate all’ammontare storico costituito dal fondo previsto dall’art. 31, comma 2, del citato contratto collettivo ridotto del 3%. Pertanto, sono già bloccate e sottoposte a un chiaro limite fin dal 1999.

Secondo l’Aran quindi è condivisibile la scelta di circoscrivere il limite previsto dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 alle sole risorse destinate alla contrattazione integrativa.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 17/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo, hanno seguito l’interpretazione della Corte dei Conti, secondo cui il fondo per lo straordinario non costituisce un aggregato di risorse strutturalmente distinto rispetto al fondo per la produttività e, pertanto, concorre a finanziare il “trattamento accessorio” del personale del pubblico impiego contrattualizzato.

Pertanto, “mentre i parametri di riferimento per la quantificazione del fondo per lo straordinario dovranno tener conto del decremento percentuale (pari al 3% in ragione di anno) previsto dal citato articolo 17 del Contratto regionale, il diverso limite di crescita posto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010 dovrà essere ancorato all’importo corrispondente all’anno 2010, progressivamente ridotto, nei diversi anni del triennio 2011-2013, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

I magistrati contabili, inoltre, hanno ribadito che sono escluse dal blocco triennale del fondo le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e le correlazioni al maggior impegno richiesto al personale e alle connesse responsabilità.

Ad esempio rientra in tale fattispecie l’ipotesi prevista dall’art. 17, comma 11, del contratto collettivo regionale del lavoro del 1° agosto 2002, secondo cui “è consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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