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Friuli, deliberazione n. 16 – Riduzione spesa mobili e arredi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 141 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, nella parte in cui dispone che le p.a. non possono effettuare spese per l’acquisto di mobili e arredi di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011.

L’ente ha premesso di aver approvato nel 2010 uno studio di fattibilità, composto anche da relazione e quadro economico, nei quali tra le altre voci, veniva individuato l’importo di spesa per arredi, finanziata in parte a proprio carico e in parte con un contributo della Regione.

Il contributo concesso dalla Regione è stato impegnato a bilancio nell’esercizio finanziario 2012, mentre l’importo a carico dell’ente è stato impegnato a bilancio nell’anno 2013.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 16/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo, hanno chiarito che la norma deve essere intesa nel senso che negli anni 2013 e 2014 non possono essere assunti impegni in misura superiore al 20% della media degli impegni assunti negli anni 2010 e 2011, fermo restando che rimangono legittimi gli impegni assunti in epoca precedente all’entrata in vigore della norma e riportati a residui passivi nel bilancio dell’anno 2013.

Ciò in quanto il principio contabile della competenza finanziaria, impone che “le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno), salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge”.

Pertanto, la riduzione dovrà riguardare il complesso degli impegni assunti nell’anno considerato, non rilevando la circostanza che programmi unitari trovino realizzazione in esercizi finanziari diversi.

 


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