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Condanna per reato estinto o abrogato: dichiarazione non dovuta nella gara


Le condanne penali per reati estinti o abrogati non devono essere dichiarate in sede di partecipazione alle gare pubbliche, anche se richiesto dalla lex specialis.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di stato, sez. IV, con la sentenza n. 736 del 17 febbraio 2014.

Nel caso di specie una stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di una società per una pretesa dichiarazione non veritiera circa l’insussistenza di condanne penali.

I giudici amministrativi hanno ribadito che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/2006, non sussiste l’obbligo di dichiarare le pronunce di condanna nei casi in cui il reato commesso sia stata depenalizzato o dichiarato estinto e nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione o la condanna sia stata revocata.

Pertanto, è da considerarsi illegittima la previsione della lex specialis nella parte in cui impone l’obbligo di dichiarare anche le sentenze di condanna per le quali sia intervenuta la riabilitazione, in quanto ingiustificatamente gravatoria.

Tale previsione, in contrasto con la norma di legge e, dunque, nulla ai sensi dell’articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, non può essere considerata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione.

 


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