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Sicilia, deliberazione n. 30 – Gestione provvisoria bilancio in dodicesimi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione degli articoli 163, 171, comma 4 e 183, comma 6 del Tuel.

In particolare, l’ente ha chiesto se, nel caso in cui il termine per l’approvazione del bilancio di previsione venga differito dal legislatore quasi alla conclusione dell’esercizio finanziario, come accaduto per l’anno 2013 per il quale il termine finale per l’approvazione è stato fissato al 30 novembre, sia possibile effettuare spese oltre i dodicesimi.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 30/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno ricordato che, con specifico riferimento alla situazione relativa all’esercizio finanziario 2013, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso, con la delibera 23/2013, degli indirizzi volti ad assicurare, da parte degli enti locali, il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La Sezione delle Autonomie, in particolare, ha evidenziato come la disciplina dell’esercizio provvisorio, con l’autorizzazione all’effettuazione delle spese nel limite dei dodicesimi, potrebbe rivelarsi, in ragione dello specifico contesto normativo, addirittura eccessivamente permissiva per gli enti, con il rischio di un serio pregiudizio al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Ogni singolo ente locale dovrà pertanto operare una valutazione sostanziale volta a verificare se il riferimento all’ultimo bilancio deliberato non possa rivelarsi fonte di eventuali pregiudizi agli equilibri di bilancio considerando come probabile, in ragione delle riduzioni dei trasferimenti e dell’incertezza sull’entità delle entrate, la possibilità che non possa ritenersi verosimile il riferimento alla dotazione di risorse a disposizione nell’esercizio precedente.

 


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