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Lombardia, deliberazione n. 91 – Rimborso spese viaggio amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare le spese di viaggio sostenute dal sindaco e dagli amministratori per raggiungere la sede comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 91/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, hanno chiarito che, in base all’articolo 84 del Tuel, gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente hanno sempre diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute consiliari e per svolgere le funzioni proprie o delegate.

La corte ha sottolineato che il rimborso è previsto solo per gli “amministratori” e non anche per i responsabili burocratici.

Pertanto, nel caso in cui l’assessore abbia una duplice funzione, allo stesso deve essere rimborsato solo la spesa di viaggio effettuata per la sua qualità di assessore e non anche per la sua qualità di responsabile del settore tecnico.

I magistrati contabili hanno inoltre evidenziato che “il rimborso deve riguardare le spese effettivamente sostenute, le quali non possono essere determinate in via forfettaria, ma con il criterio “chilometrico”, che può non coincidere con l’esibizione di “scontrini”.

 


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