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Lombardia, deliberazione n. 75 – Personale assunto dalla società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere un dipendente di una società in house in liquidazione, tenuto conto della procedura selettiva aperta al pubblico a suo tempo esperita dalla stessa società per l’assunzione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 75/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto hanno richiamato i principi di diritto fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la delibera 4/2012:

a. non è possibile, per l’ente locale, assumere personale proveniente da società in house in deroga ai limiti di spesa per il personale previsti dalle vigenti disposizioni di legge, considerate di carattere cogente (cfr. anche, del medesimo Collegio, delibere nn. 3/2012/QM e 26/2012/QMIG);

b. la possibilità di trasferimento, nei ruoli dell’ente locale, di personale è comunque subordinata al previo espletamento di idoneo concorso, “procedura, questa, non fungibile” con sistemi selettivi di tipo diverso in considerazione della “pervasività e pregnanza dei principi che regolano l’accesso al pubblico impiego” (v. anche le sentenze nn. 227, 167 del 2013 e n. 215 del 2009 della Corte costituzionale, la quale ha al riguardo evidenziato che «il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere», «cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l’ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché […] l’accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale»);

c. non è applicabile a vicende di questo tipo la disciplina di salvaguardia posta dagli artt. 31 del d.lgs. 165/2001 e 2112 cod. civ. perché ciò determinerebbe una violazione del principio sancito dall’art. 97, comma 3, della Costituzione.

Spetterà, pertanto, all’ente verificare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno e dalle diverse prescrizioni concernenti la spesa per il personale, nonché l’idoneità della procedura selettiva attuata al modello costituzionale del pubblico concorso.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari  “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III.

 


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