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Lombardia, deliberazione n. 72 – Spesa personale comandato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle spese sostenute per personale comandato repsso altri enti. In particolare, il comune ha precisato che in passato ha escluso dalle spese per il personale quelle “sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici” e che nel 2014 è prevista la cessazione del comando di tali dipendenti e il loro rientro presso l’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 72/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio, hanno ribadito quanto sostenuto in precedenti deliberazioni (in particolare, del. 511/2012), in merito ai principi espressi nel comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006:

 onnicomprensività delle voci di spesa per qualsivoglia tipologia di personale alle dipendenze dell’ente locale;

 riduzione della spesa complessiva per il personale;

 razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

 contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

 riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile.

I magistrati contabili hanno chiarito che per operare la riduzione della spesa per il personale, non essendo esplicitato nella legge un parametro fisso di riferimento (laddove il legislatore ha inteso imporre un parametro puntuale di riferimento, come nel caso degli enti non sottoposti al patto, invece, lo ha espresso in termini precisi), il Comune non potrà che far riferimento alla spesa per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione di spesa in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con una politica di spesa impostata secondo il richiamato quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.

La misura e le modalità con cui operare la riduzione sono riservati alla scelta autonoma dell’ente locale. Quindi, per operare detta riduzione, non essendo al riguardo esplicitato nella legge un parametro fisso di riferimento, il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Pertanto, il rispetto della previsione normativa dovrà essere verificato sui dati del rendiconto dell’anno preso in considerazione, rispetto ai dati dell’anno immediatamente precedente (ma il rispetto del vincolo dovrà essere assicurato già in sede previsionale e programmatoria).

 

 


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