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Liguria, deliberazione n. 8 – Spese personale in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, relativamente alla spesa del segretario in convenzione.

In particolare, l’ente ha chiesto se se sia necessario ricomprendere nella spesa del personale l’intero ammontare degli emolumenti corrisposti o solamente la quota parte gravante sull’Ente.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 8/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 17/2013, secondo cui ai fini del rispetto del limite di spesa del personale (ex art. 1, comma 557, legge 296/2006) “il rapporto di servizio del dipendente/segretario che presta la sua opera anche presso un ente diverso da quello di assegnazione principale rimane, sotto il profilo del rapporto organico, in capo al comune capofila e l’inscindibilità del rapporto stesso non consente di considerare la spesa per il dipendente solo per una quota parte”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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