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Liguria, deliberazione n. 12 – Trasporto pubblico: possibile l’affidamento diretto


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prorogare il contratto di servizio di trasporto pubblico locale, già scaduto il 30 giugno 2012 e oggetto di una prima proroga fino al 30 giugno 2014, fino al momento dell’affidamento, mediante procedura di evidenza pubblica, del servizio di organizzazione e gestione unitaria dell’intero trasporto regionale e locale (c.d. Ambito Territoriale Ottimale).

La provincia ha premesso che la Corte costituzionale, con la recente sentenza 2/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale Toscana 64/2012 che consentiva agli enti locali della Regione di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo a quello originariamente disposto per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di tutela della concorrenza.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 12/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 febbraio, hanno chiarito che non sarà possibile prorogare i contratti di servizio in corso fino alla data dell’effettivo esercizio del servizio di trasporto unico regionale e locale, come previsto dall’articolo 30 della legge regionale Liguria 33/2013.

Infatti, l’articolo 5, comma 5 del Reg.to CE n. 1370/2007 prevede espressamente la possibilità di una proroga massima di due anni dell’efficacia dei contratti di servizio aventi ad oggetto il trasporto pubblico locale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale norma prevede però la facoltà di affidare direttamente il servizio di trasporto pubblico locale ad una società interamente partecipata dal soggetto pubblico che vi eserciti un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture (c.d. affidamento in house).

Tale principio, proprio perché contenuto in una norma regolamentare esplica immediatamente i suoi effetti negli ordinamenti statali (e quindi in quello italiano) non necessitando di alcuna disposizione nazionale di recepimento.

Pertanto, l’ente fino all’entrata a regime del sistema di trasporto unico regionale potrà affidare temporaneamente il servizio pubblico di trasporto locale alla società in house, in quanto la stessa non costituisce un soggetto esterno all’ente costituente, ma semplicemente una particolare formula organizzativa.

 


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