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Puglia, deliberazione n. 20 – Imposta di registro per sentenze giudiziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della normativa fiscale contenuta nell’articolo 57, del d.p.r. 131/1986, concernente l’imposta di registro.

In particolare, l’ente ha chiesto se, in caso di eventuale soccombenza dell’ente con conseguente condanna alla integrale rifusione delle spese di giudizio, competa esclusivamente all’ente medesimo procedere all’integrale pagamento dell’imposta di registro derivante da sentenze rese dall’autorità giudiziaria.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 20/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno dichiarato inammissibile il quesito in quanto la funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano in particolare la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L’articolo 57, comma 1, del d.p.r. 131/1986 (soggetti obbligati al pagamento), secondo cui “oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile”, non coinvolge direttamente l’esegesi di norme attinenti alla materia della contabilità pubblica.

Come ricordato dai magistrati contabili, tale norma è stata oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (Ordinanza 215/2000), la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità, ha confermato il principio secondo il quale la solidarietà delle parti deve ricollegarsi ai rapporti giuridico–economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni che giustificano razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa.

In particolare, nelle parti in causa la solidarietà risulta giustificata propri da siffatti rapporti e dall’unitarietà delle situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a quanto si verifica per le parti del contratto.

 


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