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Piemonte, deliberazione n. 34 – Proventi codice della strada


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada ex articolo 208 per finanziare progetti di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, attraverso l’utilizzo di prestazioni aggiuntive del personale del Corpo di Polizia Municipale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 34/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 febbraio, hanno ricordato che il comma 5 bis dell’articolo 208 del codice della strada prevede espressamente che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione del codice della strada possa anche essere destinata ”al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale spesa non può essere esclusa dall’ammontare rilevante ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul contenimento della spesa di personale.

Pertanto, l’utilizzazione di tali risorse deve avvenire nel rispetto dei vincoli e limiti di finanza pubblica che gli Enti locali devono osservare in relazione alla spesa per il personale.

In particolare, le risorse previste dall’articolo 208 del Codice della Strada destinate a retribuire, a qualsivoglia titolo, il personale della Polizia municipale, rientrano fra la spese di personale che devono essere conteggiate ai fini della verifica dell’osservanza della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 557 della legge finanziaria per il 2007.

Allo stesso modo, i proventi ex articolo 208 del Codice della Strada destinati a finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente non possono essere esclusi dal tetto di spesa di cui all’articolo 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010

 


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