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Lombardia, deliberazione n. 28 – Integrazione economica dipendenti società


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità che le società controllate dall’ente procedano alla corresponsione di una “integrazione economica di carattere stipendiale” a compensazione del mancato riconoscimento di un beneficio attribuito ai propri dipendenti.

L’ente ha premesso che le società controllate, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 5, commi 2 e 3, del d.l. 95/2012, hanno revocato il beneficio concesso ad alcuni dipendenti che consentiva a questi l’utilizzo “promiscuo delle autovetture di servizio, assegnate agli stessi ad uso esclusivo, con accollo delle relative globali spese di rifornimento carburante, assicurazione, bollo di circolazione, spese di manutenzione, etc.”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 28/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 562 della Legge di stabilità 2014 ha abrogato l’articolo 4, comma 11, del d.l. 95/2012, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a.

Al contempo, il successivo comma 557, ha esteso alle società le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive p.a. obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.

Il legislatore ha previsto però che tali limiti non si applichino ai dipendenti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

I magistrati contabili hanno evidenziato che, a prescindere dalle dinamiche sul contenimento della spesa per il personale dei dipendenti delle società partecipate, non è possibile corrispondere ai dipendenti un compenso forfettario in compensazione del venir meno del beneficio per l’utilizzo “promiscuo delle autovetture di servizio, assegnate agli stessi ad uso esclusivo”, in quanto:

1. sarebbero violate le norme che uniformano il trattamento economico dei dipendenti di società partecipate a quello dei dipendenti degli enti locali;

2. sarebbe violato il divieto di utilizzare le autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo per esigenze diverse da quelle di servizio del titolare, nonché sarebbero eluse le norme di finanza pubblica che, negli ultimi anni, mirano a ridurre l’utilizzo e la relativa spesa per autovetture (articolo 5, commi 2, 3 e 4, del d.l. 95/12, nonché articolo 1 del d.l. 101/2013).

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III.

 


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