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Veneto, deliberazione n. 49 – Adesione a fondazione onlus


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del divieto previsto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.l. 95/2012 di istituire enti, agenzie ed organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica, che esercito una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile aderire ad una fondazione onlus.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 49/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il l’11 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 9, dai commi 1 al 7, del d.l. 95/2012, è stato abrogato dalla legge 147/2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

Tuttavia, per completezza, i magistrati contabili hanno osservato che, nel periodo di vigenza della norma, il divieto poteva essere considerato non assoluto, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dal giudice delle leggi con la sentenza 236/2013.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III

 


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