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Gare: requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione dell’offerta


I criteri previsti nel bando per la valutazione qualitativa dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere sempre elaborati dalla stazione appaltante con riferimento all’offerta e non all’azienda concorrente in quanto tale.

Allo stesso modo, i requisiti di natura soggettiva che attengono alle capacità economiche, finanziarie e tecniche dei concorrenti possono essere presi in considerazione per l’ammissione alla gara, ma non possono essere applicati per la selezione delle migliori offerte.

Questo quanto espresso dall’Avcp nel parere n. 163 del 9 ottobre 2013, con il quale ha ribadito la distinzione tra requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.

L’offerta tecnica deve essere valutata in base a criteri che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che siano idonei a misurarne il valore.

Pertanto il curriculum dell’impresa, il possesso di licenze o certificazioni di qualità, la disponibilità di risorse aziendali, l’aver prestato servizi o lavori analoghi ed in generale le competenze e le referenze sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di ammissione alla gara, ma non devono essere presi in considerazione nella valutazione qualitativa dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 


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