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Sicilia, deliberazione n. 408 – Unione sotto 5.000 abitanti: possibile la centrale di committenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attivare una centrale di committenza, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006, nell’ambito di un’unione di comuni ex articolo 32 del Tuel che, nel complesso, abbia una popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 408/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio 2014, hanno ricordato che l’art. 33 del codice dei contratti prevede uno specifico requisito dimensionale soltanto per i comuni.

Nello specifico, la norma prevede che i comuni di piccole dimensioni debbano servirsi di un’unica centrale di committenza “nell’ambito delle unioni, “ove esistenti”; solo qualora non siano costituite le unioni, è possibile procedere ad un apposito accordo consortile “tra i comuni”.

Al contrario, il legislatore non ha previsto alcun requisito dimensionale per le unioni.

Ne consegue che “è possibile attivare una centrale di committenza, anche nell’ambito di un’unione di comuni il cui numero complessivo di abitanti sia inferiore a cinquemila, benché ragioni di opportunità possano astrattamente consigliare il raggiungimento di requisiti dimensionali di maggiore spessore”.

 


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