Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 407 – Rimborso spese viaggio revisori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo dei rimborsi dovuti ai revisori.

In particolare, l’ente ha chiesto se ai revisori residenti al di fuori dal territorio comunale spetti il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute per ragioni di servizio, anche nell’ipotesi in cui né il regolamento di contabilità comunale né la deliberazione di nomina né la convenzione abbiano previsto alcunché in ordine alle specifiche modalità di calcolo.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 407/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio 2014, hanno chiarito che ai revisori residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese (comma 1, dell’articolo 3, del D.M. del 20.5.2005).

La soluzione è in linea con il principio generale desumibile dall’articolo 2234 del codice civile, per il quale il professionista ha sempre diritto all’anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell’opera, “salvo diversa pattuizione”.

Pertanto, la mancata determinazione delle modalità di calcolo dei rimborsi non incide sull’an, ma sul quantum e, di certo, non può essere considerata un esempio di buon andamento dell’azione amministrativa.

Spetterà, dunque, all’ente stabilire le modalità per addivenire alla corretta determinazione del quantum.

 


Richiedi informazioni