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Risoluzione concessione: competenza del dirigente e non della Giunta


Il provvedimento con il quale si dispone la decadenza da una concessione di beni e servizi, incidendo direttamente sulla posizione soggettiva del destinatario e, allo stesso tempo, sulla concreta gestione di uno specifico e individuato bene/servizio pubblico, costituisce inequivocabile espressione di una funzione amministrativa e non può in alcun modo essere ascritto alla sfera dell’attività politica dell’ente.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 144 del 22 gennaio 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società sportiva dilettantistica, concessionaria del servizio inerente la gestione di un centro scolastico-sportivo, che aveva contestato l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dalla Giunta comunale.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, a norma dell’articolo 107 del Tuel, l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno e la competenza nella materia specifica delle concessioni appartengono ai dirigenti e non alla Giunta.

La Giunta, infatti, come previsto dall’articolo 48 del Tuel, ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti.

In particolare, la Giunta è un organo di governo dell’Ente locale e pertanto svolge una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio, mentre ai dirigenti compete l’attività di gestione tecnica-finanziaria-contabile e l’assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo.

Pertanto, nella fase di esecuzione dei rapporti concessori, la competenza è esclusivamente riservata alla dirigenza.

In tal senso, si veda anche Consiglio di Stato, sentenza n. 5421/2013.

 


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