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Umbria, deliberazione n. 137 – Incarico di patrocinio legale: non è consulenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, che vieta “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”.

In particolare l’ente ha chiesto se tale divieto riguardi anche gli incarichi per il patrocinio legale dell’ente affidati agli ex dipendenti che hanno ricoperto il ruolo di avvocati comunali.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 137/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio 2014, hanno ribadito che l’incarico di patrocinio legale esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza.

Pertanto, mentre l’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato, esterno all’Amministrazione, destinato sostanzialmente alla redazione di un parere legale, rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’articolo 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008, che disciplina gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, al contrario il conferimento ad un avvocato del libero foro dell’intero contenzioso dell’ente già curato dal medesimo professionista in qualità di capo dell’avvocatura comunale, trattandosi di attività non riconducibile ad un incarico di studio, ricerca o consulenza, non soggiace alla normativa vincolistica contenuta nell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012.

Tuttavia, hanno evidenziato i magistrati contabili, l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente, per la gestione di un contenzioso vasto e non limitato nel tempo, costituisce un appalto di servizi, rientrando nella tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del d. lgs. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, rientra nel concetto di “servizi legali” l’attività continuativa o comunque non episodica di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell’oggetto e da una specifica organizzazione rapportata alla predeterminazione della durata.

Al contrario, il conferimento del singolo incarico episodico di patrocinio legale, caratterizzato da tempestive esigenze dell’ente locale, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2730/2012).

Altresì, il ricorso alle collaborazioni esterne è sottoposto a precisi limiti e condizioni.

A tale riguardo le SS.RR. della Corte dei conti in sede di controllo, con la deliberazione 6/2005, hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni:

  1. rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;
  2. inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
  3. indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
  4. indicazione della durata dell’incarico;
  5. proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.

In conclusione, “il conferimento ad un avvocato del libero foro dell’intero contenzioso dell’ente già curato dal medesimo professionista in qualità di capo dell’avvocatura comunale, trattandosi di attività non riconducibile ad un incarico di studio, ricerca o consulenza, non soggiace alla normativa vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 9, del D.L. 95 del 2011, ma è subordinata alla sussistenza dei succitati presupposti di legittimità nonché alla disciplina dettata dal D. Lgs. 163/2006, Allegato II B, per gli appalti dei servizi compresi nei cosiddetti settori esclusi”.


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