Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, deliberazione n. 135 – Dipendente in aspettativa non retribuita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 che pone un divieto assoluto di assunzione, “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”, per gli “enti nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti”, consentendo “ai restanti enti” (agli enti, cioè, nei cui bilanci vi è un’incidenza di spesa di personale inferiore al menzionato 50%), di “procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.

In particolare l’ente ha chiesto se, ai fini dell’obbligo della riduzione delle spese del personale dell’anno precedente (2013), si debba fare riferimento alla spesa complessiva del 2013 così come stanziata oppure si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013, ridotta dell’aspettativa annuale non retribuita ad un dipendente, che verrà collocato effettivamente a riposo nel 2013.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 135/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio 2014, hanno ribadito che la spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente va determinata in base al “valore economico” della spesa stessa e non in base al “numero dei dipendenti cessati”.

Pertanto, nel complesso della spesa presa a riferimento per quantificare la percentuale del 40% devono essere inclusi anche gli stanziamenti non utilizzati, inerenti al personale cessato (come, nel caso, l’aspettativa senza assegni).

 


Richiedi informazioni