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Rifiuto stipula contratto: escussione della garanzia solo se c’è colpa o dolo


La cauzione provvisoria copre tutti i casi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi come tale qualunque causa ad esso riconducibile, assistita comunque da un coefficiente soggettivo di dolo o colpa.

Non è quindi sufficiente la mera constatazione del rifiuto dell’affidatario a stipulare il contratto per far scattare l’incameramento della cauzione provvisoria da questi prestata, dovendo la stazione appaltante verificare a tale scopo se la causa del rifiuto sia da addebitare, o meno, a colpa o dolo dell’affidatario.

Questo il principio espresso dal Tar Piemonte, sez. I, con la sentenza 1252/2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una cooperativa sociale, aggiudicataria della gara relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione di una casa per anziani, con contestuale adeguamento e ristrutturazione di parti della struttura.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione disponendo, al contempo, l’escussione della cauzione prestata in sede di presentazione della offerta, in considerazione del fatto che l’aggiudicataria, benché sollecitata, non aveva prodotto la cauzione definitiva ed aveva rifiutato di stipulare il contratto nel termine assegnato, adducendo motivi pretestuosi.

I giudici amministrativi hanno ritenuto ingiustificato il rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto, motivato, nella specie, nell’asserita necessità di realizzare opere non contemplate dal capitolato e, dunque, nella presenza di obbligazioni diverse da quelle previste negli atti di gara.

Come evidenziato dal Tar, “il comune non avrebbe potuto pretendere dalla affidataria della concessione la sottoscrizione di un contratto che avesse posto a di lei carico obbligazioni diverse o più gravose da quelle evincibili dalla lex specialis”, se non in base ad ulteriori accordi da stipularsi in separata sede.

Pertanto, in assenza di alcuna valida causa di giustificazione, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante che ha revocato in autotutela l’aggiudicazione e, contestualmente, ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.

 


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