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Lombardia, deliberazione n. 23 – Servizio gas naturale: oneri di gara


Un sindaco ha chiesto se le spese relative alla predisposizione degli atti di gara e alla successiva gestione della stessa per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale siano riconducibili nei limiti stabiliti dal decreto legge 101/2013 per studi e incarichi di consulenza.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 23/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno chiarito che l’articolo 1, comma 5, del d.l. 101/2013, che dispone limiti alle spese, relativamente agli anni 2014 e 2015, per studi e incarichi di consulenza, fa espresso riferimento alla spesa annua sostenuta, dalle p.a. per studi e incarichi di consulenza, conferiti sia a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sia a pubblici dipendenti.

Gli incarichi di studio e consulenza cui la norma si riferisce sono quelli conferiti per approfondire tematiche di interesse dell’amministrazione.

Si tratta, inoltre, di prestazioni di cui l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, decide di avvalersi per il conseguimento delle proprie finalità.

Nello specifico, i magistrati contabili hanno evidenziato che il ricorso, da parte del Comune, quale stazione appaltante, all’affidamento di incarichi di studio e consulenza necessari alla predisposizione degli atti di gara e alla gestione di questa dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto della disciplina (articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) che prevede il ricorso a tali istituti nei soli casi in cui l’amministrazione non disponga, al suo interno, di soggetti dotati delle necessarie professionalità e competenze per l’espletamento degli incarichi.

Come stabilito dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 “il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara”.

La copertura degli oneri di gara è a carico, quindi, del gestore aggiudicatario, anche se anticipate dall’ente.

Pertanto, tali spese non rientrano nei limiti di cui al d.l. 101/2013 e a quelli ulteriormente restrittivi contenuti nella legge di stabilità 2014 nella misura in cui siano strettamente e imprescindibilmente connesse alla definizione e gestione della gara che il legislatore impone per l’attività di distribuzione del gas naturale (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 164/2000).

Per la quantificazione del corrispettivo, la stazione appaltante dovrà rispettare i criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera 11 ottobre 2012, n. 407/2012/R/gas, concernente “Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”

Tali somme dovranno essere registrate in un capitolo di spesa ad hoc, diverso dal capitolo “servizi per conto terzi”.

Sarà altresì necessario specificare le modalità e i tempi del loro “rimborso” al Comune da parte del gestore aggiudicatario.

Le problematiche relative alle procedure di gara saranno oggetto di approfondimento nel ciclo di seminari “Appalti pubblici di servizi e forniture: le recenti novità normative” in programma il 30 gennaio e il 13 febbraio 2014 a Firenze.

 


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