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Lombardia, deliberazione n. 22 – Compensi cda e dipendenti partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere dei rimborsi forfetari mensili di spesa (in aggiunta al compenso previsto) al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, nonché al direttore generale e ai dirigenti di una società a totale partecipazione pubblica, c.d. in house.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 22/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno chiarito che i “rimborsi forfetari mensili di spesa”, unitamente a tutte le altre voci che compongono la retribuzione percepita dal Presidente e dai componenti del consiglio di amministrazione devono rispettare il tetto massimo previsto dall’art. 1, commi 725 e ss., legge 296/2006.

In particolare, il comma 725 stabilisce che“nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all’80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata”.

Relativamente al trattamento retributivo dei dipendenti delle società pubbliche (tra cui rientrano il direttore e i dirigenti), i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 562 della Legge di stabilità 2014 ha abrogato l’articolo 4, comma 11, del d.l. 95/2012, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a.

Al contempo, il successivo comma 557, ha esteso alle società le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.

Il legislatore ha previsto però che tali limiti non si applicano ai dipendenti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Tuttavia, la spesa per il personale dei dipendenti della società concorre al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti all’ente locale.

Pertanto, “spetta all’ente locale di pertinenza nell’ambito dei poteri di direzione e controllo assicurare il rispetto del vincolo di spesa per il personale complessivamente fissato dall’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/08, nonché assicurare che consolidando la spesa per il personale della società partecipata a quella dell’ente locale vengano raggiunti i risultati di contenimento della dinamica retributiva individuale e complessiva del personale”.

Come evidenziato dai magistrati contabili questo specifico dovere dell’ente locale di contenere e monitorare la dinamica retributiva dei dipendenti della società si inquadra nei controlli che l’ente locale deve esercitare sulle società partecipate così come previsti dall’articolo 147-quater Tuel (introdotto dal d.l. 174/2012).

In base tale disposizione, l’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate e detti controlli sono esercitati “dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili”.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 e dalla leg 190/2012 di interesse per le società partecipate sarà oggetto del ciclo di seminari “ D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” e un commento analitico di tali novità legislative verrà pubblicato su UNIVERSOPA di gennaio.

 


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