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Lombardia, deliberazione n. 21 – Riduzione lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla corretta modalità di calcolo del limite di spesa assumibile quale parametro per operare la riduzione del 50%.

L’ente ha premesso che nel corso del 2009 non ha fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato, convenzioni o co.co.co.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 21/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno chiarito che il criterio principale per effettuare il calcolo del limite del 50%, consiste nell’applicare tale limite percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, tenendo conto che la base di calcolo è quella composta da una o più delle fattispecie contrattuali indicate nel primo e secondo periodo dell’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

Qualora tale criterio sia inutilizzabile, l’ente dovrà applicare quello residuale previsto nell’ultimo periodo di tale disposizione che stabilisce che qualora nell’anno di riferimento (2009) l’amministrazione non abbia sostenuto spese “per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

In assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l’ente potrà comunque ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo per far fronte a un servizio essenziale e, in tal caso, l’esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata per la prima volta costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell’esercizio successivo.

I magistrati contabili hanno ribadito che i limiti imposti dalla norma sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.

Tuttavia, può essere adottato un atto generale conformativo del potere nei limiti dei principi posti dalla norma statale, solo in presenza di particolari necessità, quali:

• l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni fondamentali dell’ente locale in caso di applicazione diretta della norma;

• l’inattuabilità di altri rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione

Come evidenziato dai magistrati contabili, il legislatore ha recentemente conferito alle autonomie locali ulteriori margini di adattamento all’obbligo di contenimento della spesa concernente i rapporti di impiego aventi origine diversa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le problematiche relative ai vincoli assunzionali, anche alla luce di quanto previsto dal d.l. 101/2013 e dalla legge di stabilità 2014 saranno approfonditi nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma a Firenze il 21 febbraio e il 21 marzo 2014

 


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