Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di considerare in deroga alla generale normativa di dismissione delle partecipazioni societarie per i comuni sotto i 30.000 abitanti la partecipazione ad una società costituita per la gestione della farmacia comunale.
I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 6/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, non hanno proceduto all’esame della richiesta in considerazione del fatto che la sopravvenuta normativa contenuta nella legge 147/2013, articolo 1, comma 561, ha disposto l’abrogazione del comma 32, dell’articolo 14, del d.l. 78/2010.