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Friuli, deliberazione n. 131 – Compensi avvocatura interna


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere, con propria disciplina regolamentare, la corresponsione dei compensi professionali a vantaggio della propria avvocatura, pur in assenza di versamenti effettuati dalle controparti soccombenti.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 131/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio 2014, hanno chiarito che solo i compensi e gli onorari dovuti dalla controparte soccombente non costituiscono spese a carico dell’Ente e, conseguentemente, non rientrano nell’alveo delle “spese di personale”.

Ne consegue che l’Ente può, con propria disciplina regolamentare, prevedere la corresponsione dei compensi incentivanti a vantaggio della propria avvocatura, tenendo presente che solo i compensi derivanti da condanna alle spese della controparte soccombente, in quanto voci non rilevanti ai fini della costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa, sono esclusi dal tetto di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

 


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