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Sardegna, deliberazione n. 5 – Azienda sanitaria: doveri e responsabilità dipendenti


L’assessore regionale dell’Igiene e Sanità ha chiesto un parere in merito alla corretta definizione dei compiti e delle responsabilità tra le diverse figure professionali all’interno delle Aziende sanitarie relativamente alla gestione, inventariazione, conservazione e distribuzione dei farmaci, in considerazione della mancanza di specifiche norme regionali e alla luce della normativa nazionale in vigore assai risalente nel tempo.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 5/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 gennaio, hanno ricordato che “l’Azienda sanitaria è definita nell’ordinamento come azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dall’atto aziendale, da adottarsi nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali (art. 3 d. lgs. 502/1992 e art. 1 l.r. 10/2006)”.

Inoltre, essendo le aziende sanitarie espressamente ricomprese tra le p.a (art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001), al rapporto di servizio dei dipendenti della sanità si applica la disciplina del d.lgs. 150/2009 che richiama principi di organizzazione, misurazione e valutazione delle ”performance” di servizio cui anche le aziende sanitarie devono uniformarsi.

Relativamente ai compiti, doveri e responsabilità dei soggetti che hanno in consegna beni di pertinenza pubblica nel comparto sanitario, i magistrati contabili hanno ricordato che recentemente è intervenuta apposita disciplina del Ministero della salute.

I d.m. del Ministero 4 febbraio 2009 e 11 giugno 2011 istituiscono i flussi informativi per i monitoraggi dei consumi di farmaci e di dispositivi medici in ambito ospedaliero e l’obbligo per i soggetti del sistema sanitario regionale di provvedere alla trasmissione dei dati.

I decreti puntualizzano analiticamente le distinte fasi gestionali da sottoporre a monitoraggio (distribuzione/consegna dei farmaci-beni dalle Farmacie ospedaliere alle Unità operative/Reparti, quantità consegnate, mese della consegna, costi del medicinale, struttura utilizzatrice, etc.).

La nuova disciplina richiede la “tracciabilità” del percorso dei beni dall’ingresso nella farmacia ospedaliera fino alla distribuzione ai reparti per la successiva utilizzazione (o alla distribuzione diretta ai pazienti in fase di dimissione), al fine di favorire la necessaria evidenziazione contabile e organizzativo-gestionale.

Come chiarito dai magistrati contabili, spetterà alla Regione, attraverso atto di indirizzo e direttive generali, e alle aziende sanitarie, mediante provvedimenti di organizzazione, circolari, ordini di servizio definire adeguatamente la procedura di gestione, inventariazione, conservazione e distribuzione beni sanitari, custodia dei farmaci e dispositivi medici nei presidi ospedalieri articolandola nelle sue fasi interne, ciascuna da intestarsi alle diverse figure professionali che vi partecipano, sul presupposto di rendere distinti (enunciandoli compiutamente) i compiti di ciascun operatore coinvolto nel processo di movimentazione interna dei beni sanitari (ovvero Responsabile della Farmacia Ospedaliera, Direttori delle Strutture/Reparti ospedalieri, c.d. Primari, Coordinatori infermieristici).

 


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